(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 7 del 17 febbraio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico: 1. In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'art. 11 della legge regionale 5 dicembre 1979, n. 45 "Istituzione e disciplina delle Unita' sanitarie locali" e successive modificazioni, il servizio bilancio, programmazione e gestione risorse dell'Unita' sanitaria locale n. 13, Genova IV, e' sostituito con i seguenti servizi: a) Servizio bilancio e programmazione; b) Servizio provveditorato; c) Servizio gestione tecnica. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria. Genova, addi' 27 gennaio 1988 MAGNANI