(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 7
                         del 17 febbraio 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                           Articolo unico:
 
   1.  In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'art. 11 della
legge regionale 5 dicembre 1979,  n.  45  "Istituzione  e  disciplina
delle   Unita'  sanitarie  locali"  e  successive  modificazioni,  il
servizio bilancio,  programmazione  e  gestione  risorse  dell'Unita'
sanitaria  locale  n.  13,  Genova  IV,  e' sostituito con i seguenti
servizi:
     a) Servizio bilancio e programmazione;
     b) Servizio provveditorato;
     c) Servizio gestione tecnica.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Liguria.
    Genova, addi' 27 gennaio 1988
 
                               MAGNANI